Stalking e Atti Persecutori

Investigazioni Private

Stalking e Atti Persecutori

PARLIAMONE

Stalking e atti persecutori. Come riconoscerli? Quali sono gli strumenti che ci consentono di indagare e comprovare l’atto stesso? Il Dr. Diego DI BARI, investigatore a Lucca può aiutarvi a rispondere a questi e a molti altri quesiti.
Se siete infastiditi da comportamenti non graditi, come telefonate, SMS, invio di fiori o regali, potete contattarci per verificare se ci sono i presupposti per procedere ad una denuncia per atti persecutori. Lo stalking avviene quando una persona compie comportamenti anomali, fastidiosi verso un’altra persona, come telefonate assidue, pedinamenti, insistenti ricerche di contatto, minacce di violenza etc.

Viene definita anche “Sindrome del molestatore assillante”, causa stati di ansia, paura per la propria sicurezza. Il Dr. Diego DI BARI svolgerà indagini per tutelarti e proteggerti dallo stalking. Investigatore a Lucca svolgerà ricerche per identificare e accertare i comportamenti invadenti e persecutori con lo scopo di procedere in giudizio contro il soggetto accusato di stalking.

Contatto per un appuntamento: cell. 331 989 4606

APPROFONDIMENTI SULLO STALKING

Il nostro codice penale prevede il reato di stalking (dal termine inglese “to stalk” = fare la posta, braccare la preda); con esso si intendono tutte le condotte persecutorie (es.: comportamenti invadenti, di intromissione, con pretesa di controllo, minacciando costantemente la vittima con telefonate, messaggi, appostamenti, ossessivi pedinamenti) verso una persona e che interferiscono nella vita privata della stessa.

  • che cosa è;
  • tutela delle donne (femminicidio);
  • azioni di stalking;
  • comportamenti tipici e tipologia di stalker;
  • caratteristiche;
  • come si può procedere contro lo stalker.

CHE COSA È

Lo stalking è diventato un reato per tutelare i soggetti che subiscono una serie di atteggiamenti e comportamenti da parte di un individuo (cosiddetto stalker) che si manifestano in atti persecutori e provocano uno stato d’ansia e paura compromettendo, in tal modo, il normale svolgimento della vita quotidiana.

TUTELA DELLE DONNE (FEMMINICIDIO)

Di recente sono state introdotte nuove misure per il contrasto della violenza che prevedono una maggiore tutela delle donne, ma anche misure di prevenzione.
Sono stati introdotti tre nuovi tipi di cd. aggravanti (ossia specifiche circostanze nella commissione del fatto e che incidono sulla determinazione della pena):

  • quando il fatto è consumato ai danni del coniuge, anche divorziato o separato o del partner pure se non convivente;
  • per chi commette maltrattamenti, violenza sessuale e atti persecutori su donne incinte;
  • per la violenza commessa alla presenza di minori di 18 anni.

LE PRINCIPALI NOVITÀ IN RELAZIONE AL TEMA DELLA VIOLENZA SULLE DONNE SONO:

  • la relazione affettiva è il nuovo parametro in base a cui trarre aggravanti e misure di protezione, rilevando sotto il profilo penale la relazione tra due persone a prescindere da convivenza o da vincolo matrimoniale;
  • la querela (ossia la denuncia dei fatti) nel reato di stalking diventa irrevocabile se si è in presenza di gravi minacce ripetute, ad esempio con armi. Resta, invece, revocabile negli altri casi, ma la remissione può essere fatta solo in sede processuale davanti all’autorità giudiziaria al fine di garantire la libera determinazione della vittima;
  • in caso di percosse o lesioni, il questore può ammonire il responsabile aggiungendo anche la sospensione della patente da parte del prefetto. Non sono ammesse segnalazioni anonime, ma è garantita la segretezza delle generalità del segnalante;
  • in caso di flagranza di reato (ossia il caso di chi viene sorpreso mentre commette un reato), è obbligatorio l’arresto anche nel caso di maltrattamenti in famiglia e stalking;
  • al di fuori dell’arresto obbligatorio, la polizia giudiziaria, se autorizzata dal Pm e se ricorre la flagranza di gravi reati (tra cui lesioni gravi, minaccia aggravata e violenze), può applicare la misura dell’allontanamento d’urgenza dalla casa familiare e del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa;
  • chi viene allontanato dalla casa familiare potrà essere controllato attraverso strumenti elettronici (braccialetto elettronico ma anche intercettazioni telefoniche);
  • a tutela della persona offesa vi è una serie di obblighi di informazione circa la facoltà di nominare un difensore e tutto ciò che attiene alla applicazione di eventuali misure cautelari.
  • AZIONI DI STALKING

    La condotta stalking e atti persecutori (ossia il comportamento punito dalla legge) è costituita dalla reiterazione delle minacce o delle molestie poste in essere dallo stalker. La legge ha voluto tutelare l’incolumità individuale nell’ipotesi in cui tali minacce mettano in pericolo l’integrità psico–fisica del soggetto offeso. Non deve verificarsi un danno alla salute sotto il profilo del danno biologico, ma è sufficiente che si verifichi una alterazione del normale equilibrio psico–fisico della persona offesa anche senza sfociare in una vera e propria patologia.

    Secondo i giudici, il reato di atti persecutori (o stalking), previsto dall’art. 612 bis del codice penale, è caratterizzato da condotte alternative e da eventi disomogenei, ciascuno dei quali idoneo ad integrarla, i quali devono essere oggetto di rigoroso e puntuale accertamento da parte del giudice in ordine alla gravità dei comportamenti e della loro idoneità a rappresentare una minaccia, mentre il “grave stato di ansia o di paura” va identificato in una condizione emotiva spiacevole, accompagnata da un senso di oppressione e da una notevole diminuzione dei poteri di controllo.
    Per la consumazione del reato occorre, infatti, dimostrare l’effetto che la condotta dell’aggressore ha avuto sulla vittima, che può essere di tre tipi, tra loro alternativi:

    • un procurato “perdurante e grave stato di ansia e di paura”;
    • un ingenerato “fondato timore per l’incolumità propria o di un prossimo congiunto o di una persona al medesimo legata da relazione affettiva”;
    • una alterazione delle proprie abitudini di vita.

    COMPORTAMENTI TIPICI E TIPOLOGIA DI STALKER

    Si sono sviluppati molti studi sul fenomeno dello stalking e atti persecutori, che hanno distinto due categorie attraverso le quali lo stesso si può attuare:

    • comunicazioni intrusive e persecutorie che si attuano con l’ausilio di strumenti come telefono, lettere, sms , e-mail o persino graffiti e murales;
    • contatti che possono essere attuati sia attraverso comportamenti di controllo (pedinamento) sia mediante il confronto diretto (visite sotto casa o sul posto di lavoro)


    Le due tipologie in genere si trovano in forma mista e, il più delle volte, alla prima segue la seconda.
    A fronte di tali categorie sono state identificate delle tipologie di stalker in base ai bisogni che spingono tali soggetti a porre in essere atti di questo tipo:

    • il risentito: colui che è spinto dal desiderio di vendicarsi per un danno o un torto che ritiene di aver subito e, per tale motivo, cerca la vendetta;
    • il bisognoso d’affetto: è il molestatore motivato dalla ricerca di attenzioni e di una relazione che possa riguardare sia l’amicizia che l’amore ed il cui rifiuto dall’altra parte viene negato e reinterpretato;
    • il corteggiatore incompetente che tiene un comportamento opprimente ed esplicito e quando non riesce a raggiungere i risultati sperati diventa anche aggressivo;
    • in genere questa tipologia è meno resistente nel tempo ma tende a cambiare la persona da molestare;
    • il respinto: colui che diventa persecutore a seguito di un rifiuto. generalmente è un ex che mira a ristabilire la relazione o a vendicarsi per l’abbandono;
    • il predatore: si tratta del molestatore che ambisce ad avere rapporti sessuali con una vittima pedinandola, inseguendola e spaventandola. La paura, infatti, eccita questo tipo di stalker che prova un senso di potere nell’organizzare l’assalto.

    CARATTERISTICHE

    Il comportamento di stalking (e atti persecutori) è caratterizzato da tre elementi che lo distinguono da condotte simili:

    lo stalker agisce nei confronti di una persona che è vittima in quanto legata a lui da un rapporto affettivo basato su una relazione che può essere reale, ma anche solamente immaginata;
    lo stalking si manifesta in una serie di comportamenti basati sulla comunicazione e/o sul contatto e caratterizzati dalla ripetizione, insistenza e intrusività;
    la pressione psicologica legata al comportamento dello stalker crea nella vittima uno stato di allerta, emergenza e stress psicologico, stati d’animo che possono essere sia percepiti come intrusivi, sgradevoli e fastidiosi sia legati a sentimenti quali l’angoscia, la preoccupazione e la paura per la propria incolumità.
    Differenze rispetto alle minacce e alle molestie

    Lo stalking punisce chi “minaccia o molesta taluno con condotte reiterate”: la reiterazione costituisce un requisito essenziale.
    Ciò che caratterizza il reato in esame rispetto alle minacce ed alle molestie è costituito dalla:

    reiterazione delle condotte;
    la produzione di un grave e perdurante stato di ansia o di paura o di un fondato timore per l’incolumità propria o di un prossimo congiunto o di persona al medesimo legata da una relazione affettiva o una alterazione, non voluta, delle proprie abitudini di vita.

    Affinché si configuri il reato di stalking è necessario che lo stalker abbia la volontà e coscienza di porre in essere (attuare volontariamente) ogni singolo atto e la condotta che deriva dall’insieme dei comportamenti. Lo stalker, in altri termini, si rappresenta e vuole le condotte che pone in essere.
    Non occorre un particolare animus e nemmeno che si rappresenti il grave e perdurante stato di ansia, oppure il cambiamento delle abitudini della vita quotidiana della vittima.

    COME SI PUÒ PROCEDERE CONTRO LO STALKER

    Il reato di stalking viene punito a querela (ossia la denuncia dei fatti) della persona offesa, con termine per la proposizione della querela di 6 mesi.
    Può, tuttavia, procedersi d’ufficio (ossia l’autorità giudiziaria si attiva per perseguire il colpevole), nei seguenti casi:

    • il fatto viene commesso nei confronti di un minore di età oppure di una persona con disabilità;
    • il fatto viene connesso con altro delitto per cui debba procedersi d’ufficio;
    • il soggetto sia stato ammonito; infatti è previsto che fino a quando non viene proposta querela per il reato di stalking la persona offesa ha facoltà di esporre i fatti all’autorità di pubblica sicurezza, avanzando richiesta al questore di ammonimento nei confronti dell’autore della condotta. La richiesta avanzata viene trasmessa, senza ritardo, al questore, il quale, assunte, ove necessario, le informazioni dagli organi investigativi e sentite le persone informate dei fatti, nel caso in cui ritenga l’istanza fondata, ammonisce oralmente il soggetto nei cui confronti è stato richiesto il provvedimento. Lo invita, quindi, a tenere una condotta conforme alla legge e redige, di ciò, processo verbale; copia di tale verbale viene rilasciata al richiedente l’ammonimento nonché al soggetto ammonito.


    Per quanto concerne la decorrenza del termine per la proposizione della querela, il termine non scadrà prima di sei mesi dopo l’ultimo della serie di atti che integrano la condotta. Sono previste le circostanze aggravanti e la pena è aumentata se:

    • il fatto è commesso dal coniuge anche legalmente separato o divorziato o da persona che sia stata legata da relazione affettiva alla persona offesa;
    • il fatto è commesso attraverso strumenti informatici o telematici;
    • il fatto è commesso a danno di un minore, di una donna in stato di gravidanza o di una persona disabile;
    • il fatto è commesso con armi o da persona travisata.

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